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L’Inail, con la Delibera n. 20 del 27 novembre 2018, approva il documento “Aggiornamento delle linee di indirizzo per la concessione di incentivi economici alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Bandi ISI 2018”.
La Delibera impegna gli Organi di gestione a:
-  confermare le seguenti tipologie di progetto finanziabili previste dalla Relazione Programmatica 2018–2020 (delibera n. 6 del 10 maggio 2017) e successivamente parzialmente modificate dalla Relazione Programmatica 2019-2021 (delibera n. 12 del 20 giugno 2018) che prevede quanto segue:
-  incentivi per il sostegno di progetti per la prevenzione nelle imprese, relativi a tutti i settori merceologici e profili di rischio (ISI-Generalista), che rappresentano un elemento già consolidato e significativo. Nell’ambito dei progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, si evidenzia la nuova norma UNI ISO 45001 introdotta per la certificazione dei sistemi di gestione in luogo della norma BS OHSAS 18001;
-  incentivi per il sostegno di progetti di innovazione orientati alla prevenzione nelle imprese, operanti in tutti i settori merceologici e per identificati profili di rischio (ISI -Tematica), visti gli andamenti infortunistici e tecnopatici e gli esiti dei precedenti Bandi ISI;
-  incentivi per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (ISI-Amianto);
-  incentivi per il sostegno di progetti di innovazione orientati alla prevenzione nelle Micro e Piccole Imprese, operanti in specifici settori di attività con particolari profili di rischio (ISI-Micro e Piccola
Impresa);
-  incentivi per il sostegno di progetti di innovazione tecnologica orientati alla tutela dell’ambiente ed alla prevenzione, con particolari profili di rischio nelle imprese agricole (ISI Agricoltura);
-  valorizzare i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, prevedendo un nuovo sotto-asse di finanziamento nell’ambito dell’Asse 1 – ISI Generalista, per aumentare la diffusione di tali interventi prevenzionali, sulla base di risultanze scientifiche che hanno dimostrato l’efficacia di questi progetti nella riduzione del rischio infortunistico e tecnopatico;
-  confermare le risorse finanziarie previste nel Bilancio di previsione 2018 adottato con propria delibera del 31 gennaio 2018 n. 3 e successivamente risultanti dalle seguenti disposizioni normative:
-  variazione in diminuzione pari a 27 milioni di euro per il Fondo per le vittime dell’amianto come previsto nella Legge di Bilancio 27/12/2017 n. 205, art. 1, comma 189 (recepito dal CIV con il
provvedimento di variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2018 del 4 luglio 2018 n. 15);
-  variazione in aumento pari a 70 milioni di euro relativa a risorse impegnate e non erogate nei Bandi ISI degli anni precedenti (recepito dal CIV con il provvedimento di variazione n. 2 al Bilancio di previsione 2018 del 14 novembre 2018 n. 19), in coerenza con quanto stabilito con la delibera del CIV del 29 novembre 2016 n. 20;
-  variazione in diminuzione pari a 25 milioni di euro per il cosiddetto “Decreto Genova” (Decreto Legge 28/09/2018 n. 109 convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130);
-  confermare per l’Asse 2 Tematica i progetti relativi alla riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC), favorendo la partecipazione delle imprese che, pur presentando alti
rischi da MMC, hanno un basso rischio assicurativo e valorizzando i progetti che introducono innovazioni tecnologiche avanzate; individuare per l’Asse 4 Micro e Piccole Imprese, i settori della Pesca e, nell’ambito del settore manifatturiero, i comparti relativi al Settore Tessile – Confezione – Articoli in pelle e calzature finalizzando la partecipazione di tali imprese ad una diminuzione dei relativi indici di frequenza e di gravità;

-  prevedere un’ulteriore semplificazione delle procedure garantendo, altresì, un significativo aumento delle tipologie di interventi nell’ambito di ciascun asse di finanziamento e una loro formulazione estensiva per favorire la partecipazione delle aziende e per evitare che siano respinti progetti non coerenti con la presentazione delle domande; 
-  attivare un ulteriore intervento di redistribuzione delle risorse, con l’obiettivo di ridurre al minimo possibile i residui delle somme stanziate ma non assegnate e ampliare il numero delle aziende ammesse a finanziamento;
-  prevedere quale condizione di premialità la condivisione dei progetti prevenzionali fra i soggetti coinvolti come specificato nella Relazione Programmatica 2019-2021 alla Missione 3 – Programma 1.
Fonte: Inail

 

Dpcm 24 ottobre 2020 – sintesi per le attività produttive, industriali
Lunedì, 26 Ottobre 2020

Dpcm 24 ottobre 2020 – sintesi per le attività produttive, industriali
Le disposizioni sono da ritenersi valide da lunedì 26 ottobre fino a martedì 24 novembre.
DPCM 24 OTTOBRE 2020
E' fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per:
- motivi di lavoro,
- studio,
- salute e necessita' esigenze lavorative;
- di studio;
- per motivi di salute; per situazioni di necessità; per svolgere o usufruire di servizi non sospesi.
Attività produttive, industriali e commerciali
Per quanto riguarda le attività economiche, produttive, industriali, commerciali, amministrative e sociali vengono fatte salve le indicazioni e prescrizioni contenute nei relativi protocolli e nelle linee guida, nonché nel protocollo generale per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID19 negli ambienti di lavoro.
#covid-19 #dpcm24.10.2020

COVID-19 – PROROGATO LO STATO DI EMERGENZA SINO AL 31 GENNAIO 2021
Venerdì, 09 Ottobre 2020

Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 7 ottobre 2020 ha deliberato la proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato d’emergenza a causa del COVID-19. Il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato un decreto-legge che conferma le regole già in vigore sul divieto di assembramento e distanziamento sociale ed “aggiunge” nuove regole urgenti a causa dell’aumento dei contagi:
• Obbligo di avere sempre con sé la mascherina per la protezione delle vie respiratorie: la mascherina dovrà essere indossata SEMPRE sia all’aperto sia al chiuso, sui mezzi pubblici di qualsiasi tipo, in treno ed in aereo, nei negozi ed in tutti i luoghi aperti al pubblico, compresi i ristoranti quando ci si allontana dal tavolo;
• Non si deve invece indossare se si va in macchina o in moto con i congiunti, quando si va in bicicletta e quando si fa attività sportiva o motoria all’aperto o al chiuso, quando si fa jogging, quando si passeggia in luoghi isolati (anche in questi casi bisogna però indossarla se si incontrano altre persone).
• Chi non rispetta le regole rischia una multa da 400 a 1.000 euro.
Da tali obblighi restano i esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro (assistenti, familiari, badanti e altri) che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità.
SONO INOLTRE CONFERMATI tutti i Protocolli e Linee-guida anti contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, comprese quelle per i luoghi di lavoro, per il consumo di cibi e bevande e per le attività scolastiche.
Le Regioni possono adottare misure più o meno restrittive di quelle nazionali, in base all’andamento dei contagi sul territorio.
Per quanto riguarda la materia lavoro, di particolare interesse l’articolo 3 che proroga i termini dei nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. In particolare, i termini di cui all’articolo 1, commi 9 e 10, del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (cd. decreto Agosto), sono differiti al 31 ottobre 2020.

NUOVA LEGGE PRIVACY - GDPR 2016/679
Domenica, 21 Gennaio 2018

 

 

GDPR 2016/679: oltre il 90% delle imprese è coinvolto

22/01/2018: Mancano poco più di 200 giorni alla data in cui diventerà operativo il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali.

Entro il 25 maggio 2018 sono tenuti ad adeguarsi agli adempimenti previsti dalla normativa tutti i Soggetti Pubblici e Privati che effettuano il trattamento di dati personali, archiviati in forma elettronica e/o cartacea. Tra questi, aziende, avvocati, commercialisti, organismi sanitari, istituzioni scolastiche, comuni e tutti coloro che trattano dati personali, anche mediante l’ausilio di strumenti elettronici.

 

Quali sono le novità rispetto al precedente D. Lgs. 196/03?

Il regolamento introduce una serie di novità in materia di obblighi, diritti e conseguenti rischi, rilevanti per le aziende dal punto di vista sia economico (sanzioni fino al 4% del fatturato worldwide) sia di immagine (possibili conseguenze di un incidente informatico che metta a rischio l’integrità o la riservatezza dei dati).

La maggior parte delle Organizzazioni si trovano nella condizione di dover soddisfare nuove esigenze tra cui:

la nomina di figure professionali specifiche
l’istituzione di un registro di trattamento dati

In tema di “figure professionali”, il Regolamento cita una nuova funzione, quella del DPO.

Da ricerche effettuate dagli osservatori, alcune ricerche hanno già previsto una funzione specifica per la gestione dei dati personali trattati ma la maggior parte delle organizzazioni ancora non ha chiaro se si incorre nell’obbligo di nominare un responsabile della protezione dati.

 

Chi è il DPO? Sarà sempre obbligatorio nominarlo? Quanto costerà?

Innanzitutto, tranquillizziamo tutti precisando subito che il legislatore dà, per fortuna, la possibilità di individuare questa figura sia esternamente e sia internamente tra i propri dipendenti.

È importante, comunque, conoscere bene i contenuti e gli ambiti di applicazione del nuovo regolamento.

 

Il DPO, Data Protection Officer, ha il compito di assicurare la protezione del patrimonio informativo aziendale e dei dati personali trattati.

Per quanto concerne i requisiti richiesti dal regolamento, il Data Protection Officer dovrà essere messo in condizioni di assoluta indipendenza e in totale assenza di conflitti di interesse, dovrà possedere adeguate risorse umane e finanziarie, competenze informatiche e un’ottima conoscenza della normativa sulla privacy. Tale incarico potrà essere affidato sia ad un dipendente interno dell’azienda sia ad una figura esterna tramite un contratto di servizi.

 

La nomina del DPO è obbligatoria:

se il trattamento è svolto da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, con l'eccezione delle autorità giudiziarie nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali;
se le attività principali del titolare o del responsabile consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico di interessati su larga scala (ad esempio tracciamento e profilazione su Internet anche per finalità di pubblicità comportamentale, utilizzo tessere fedeltà esercizi commerciali come le farmacie; occuparsi del funzionamento di una rete di telecomunicazioni; tracciamento dell'ubicazione; i programmi di fidelizzazione; utilizzo di un sistema di videosorveglianza; reindirizzamento di messaggi di posta, attività di marketing basate sull’analisi dei dati raccolti, automobili intelligenti, dispositivi per la domotica; ecc.)
se le attività principali del titolare o del responsabile consistono nel trattamento su larga scala (notevole quantità di dati su scala regionale, nazionale, sovranazionale) di categorie particolari di dati (ad esempio dati sanitari) o di dati personali relativi a condanne penali e reati.

Cosa contiene il Registro dei trattamenti? Quando è necessario?

L’articolo 30 del Regolamento fa riferimento a questo importante strumento di rilevazione delle attività: il registro delle attività di trattamento dei dati personali.

 

 

Tenuto anche in formato elettronico dal Titolare del trattamento dei dati, tale registro dovrà essere messo a disposizione dell’Autorità Garante qualora lo richieda, così come è previsto dal Regolamento stesso.

 

Per chi vige l’obbligo?

L’obbligo di redazione e adozione del registro non è generale: infatti il par. 5 dell’art. 30 specifica che la tenuta del registro non compete “alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di cui all’articolo 9, paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10.”

 

C’è, però, da considerare che la predisposizione del registro non deve essere vista solo come un obbligo perché non solo costituisce uno strumento di pianificazione e controllo delle attività ma permette anche di condividere le informazioni con l’intera organizzazione.
fonte: puntosicuro.it

 

In quest’ottica, Siprev srl sta implementando un innovativo sistema di gestione che permetterà di adeguare qualunque tipo di Organizzazione ai nuovi requisiti privacy.

 

Il 17 gennaio entra in vigore la nuova direttiva cancerogeni
Lunedì, 15 Gennaio 2018

Il 17 gennaio entra in vigore la nuova direttiva cancerogeni

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la Direttiva europea 2017/2398 del 12 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 dicembre 2017 la nuova Direttiva cancerogeni, la Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Ricordiamo che la nuova Direttiva non solo introduce cambiamenti e modifiche agli articoli della direttiva 2004/37/CE e all’allegato I, ma sostituisce l’allegato III relativo ai “valori limite e altre disposizioni direttamente connesse”.

La Direttiva entrerà in vigore il 17 gennaio 2018 e gli stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 gennaio 2020.
fonte: puntosicuro

SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
Lunedì, 15 Gennaio 2018

 

 

SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
Si segnala che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 1 dell’11 gennaio 2018, con la quale fornisce indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione. In merito allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, si precisa che tale facoltà concessa al datore di lavoro, (con l’esclusione delle realtà aziendali considerate comunque a rischio – art. 31, co.6), non significa che lo stesso svolga tali compiti da solo né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti in capo al datore di lavoro dall’articolo 18 del medesimo decreto legislativo. Nello specifico, il datore di lavoro ha l’obbligo di “designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza” (art. 18, comma 1, lettera b), e ha l’obbligo di “adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti.” (articolo 18, comma 1, lettera t). Va inoltre rilevato che come previsto dall’art. 43 comma 2 “Ai fini delle designazioni di cui all’art.18 comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva…”. Pertanto, il fatto che il datore di lavoro, previa adeguata formazione, possa svolgere le attività sopra descritte, non comporta che operi in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti, lo stesso infatti, si avvarrà dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure anzidette, che vanno designati in numero adeguato e sufficiente nel rispetto di quanto previsto nell’art. 43 comma 2 dello stesso Decreto legislativo.

I controlli degli impianti elettrici: l’articolo 86 del D.lgs 81/08
Martedì, 24 Ottobre 2017
Roma, 24 Ott – In materia di impianti e apparecchiature elettriche, il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) ha mantenuto le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, recante “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”, in materia di “verifiche periodiche”. Tuttavia con l’articolo 86 il Testo Unico ha introdotto un ulteriore regime di “controllo” degli impianti elettrici e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche a carico del datore di lavoro.

Per parlarne, con specifico riferimento ai locali medici, riprendiamo il contenuto del documento,  prodotto dal Dipartimento DIT dell’ Inail, dal titolo “ Impianti elettrici nei locali medici: verifiche” e a cura di Giovanni Luca Amicucci, Fabio Fiamingo e Maria Teresa Settino. Un documento che ha lo scopo di presentare non solo le disposizioni legislative e normative, ma anche precise indicazioni per la realizzazione degli impianti elettrici nei locali medici e per lo svolgimento delle verifiche.

Riprendiamo brevemente alcune parti dell’articolo 86 del Testo Unico:

Articolo 86 - Verifiche e controlli

1.Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

2.Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità e i criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.

3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.

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Stanno aumentando i morti sul lavoro
Martedì, 05 Settembre 2017

 

Due operai morti a Lucca mentre installavano le luminarie per la festa patronale precipitati da un cestello da dieci metri di altezza, un lavoratore travolto e schiacciato da sacchi di plastica in un capannone a Mornico al Serio (Bergamo) sono solo gli ultimi casi di cronaca di morti sul lavoro.
Dall’inizio dell’anno si sono registrati 29 vittime in più a confronto dello stesso periodo dello scorso anno: 591 decessi nel 2017 contro i 562 del 2016 (+ 5,2%). Un dato allarmante e preoccupante.

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Cede una gru due operai morti durante l'allestimento di una fiera
Domenica, 03 Settembre 2017

Il cedimento del braccio di una gru ha provocato la morte di due operai che stavano installando l’illuminazione per una festa cittadina con processione. Tornano alla mente gli incidenti che cinque anni fa fecero scalpore (avvennero durante l’allestimento di palchi per i concerti di due rockstar italiane e un gruppo straniero) dando impulso alla promulgazione del decreto “palchi e fiere”.

Due operai sono morti a Lucca nel pomeriggio dello scorso 1 settembre, mentre stavano installando l’illuminazione per la festa e la processione di Santa Croce, in programma la sera del 13 settembre.

Rapporto annuale INAIL: meno morti, stabili gli infortuni, aumentano le malattie
Domenica, 09 Luglio 2017

 

Il dato che più spicca nella relazione INAIL relativa all'andamento degli infortuni nell'anno 2016 è il calo del 14% su base quinquennale nelle denunce di infortuni sul lavoro.

Meno morti sul lavoro nel 2016: secondo la Relazione annuale INAIL 2016, «gli infortuni accertati “sul lavoro” sono 618», di cui 332, il 54% “fuori dall'azienda”.
Sono circa 419.000 gli infortuni sul lavoro riconosciuti nel 2016, dei quali il 19% considerati in itinere (vale a dire avvenuto andando e tornando dal lavoro: per solito, dunque, incidente stradale). Mentre tale dato non fa registrare alcuna rilevante variazione rispetto all'anno precedente – ferma restando, come visto, la netta flessione verso il 2012 –, ben diverso è l'andamento dello specifico dato relativo ai sinistri mortali: 1.104 denunce contro le 1.286 del 2015, con un'incoraggiante flessione che si attesta sul meno 14,6%.
Attenzione, però. Nel quadro dei sinistri mortali è sempre rilevante l'incidenza di quelli stradali, i quali molto spesso sono in itinere. Su tale fronte, risulta molto meno ovvia la qualificabilità del singolo infortunio come infortunio su lavoro. Basti dire che 34 dei casi di cui sopra risultano ancora in istruttoria, e che, per il momento, soltanto 618 dei 1.104 casi mortali di cui sopra sono stati riconosciuti come infortunio sul lavoro. Tra di essi, l'incidenza dei casi in itinere si attesta al 52%.
Se sul fronte degli infortuni la generalità dei dati appare decisamente incoraggiante, non altrettanto può dirsi sul fronte delle malattie professionali. Qui, la variazione su base quinquennale è un poco confortante + 30%. Sul punto, deve essere peraltro ricordato che il concetto di malattia è meno univoco rispetto a quello di infortunio. Simili variazioni possono dunque essere dovute anche a nuovi e diversi criteri nella diagnosi e nel trattamento delle malattie stesse.
Tra i circa 60.000 casi di malattia professionale accertati nel 2016, circa 1400 casi di patologie asbesto-correlate. L'incidenza numerica è di poco superiore al 2%, ma si tratta in realtà di un dato spaventoso. Ricordiamo infatti che le cifre in questione riguardano le denunce presentate nel 2016, vale a dire i casi appena diagnosticati. Orbene, 25 anni dopo la legge che ha proibito lavorazione e uso dell'amianto vi è ancora spazio per un così alto numero di nuovi casi di patologie asbesto-correlate (tra le quali il gravissimo mesotelioma pleurico), delle quali non per nulla si sottolinea sempre il lunghissimo periodo di latenza.
Venendo agli aspetti meno numerici, la Relazione contiene un capitolo dal titolo quanto mai programmatico: “Quattro intenzioni (guardando al futuro)”. In esso, per l'appunto, quattro paragrafi: “Cambia il lavoro – estendere le tutele”, ispirato alla capacità di adattarsi di keynesiana memoria; “Fare cultura tecnica, un master innovativo”, con progetti di formazione improntati a una crescente internazionalità; “Le start-up”, ove si dà notizia delle attività di investimento in tale settore, cui l'INAIL è stata autorizzata con la scorsa legge di bilancio (legge 232/2016); “Quale governance”, in cui l'Ente interroga se stesso sulla persistenze adeguatezza di quantità e ruoli nei proprio organi di governo.
Come ogni anno, la relazione INAIL si sofferma anche su risultati finanziari ed economici, attività di controllo del rapporto assicurativo, interventi a sostegno di aziende e lavoratori, investimenti, ricerca, pianificazione. Aspetti di nostro minor interesse, per i quali si rimandano i lettori interessati all'edizione integrale del Relazione (con relativa appendice statistica), disponibile online.

fonte: www.sistemasicurezzambiente.it

SLITTA AD OTTOBRE L’OBBLIGO DELLA DENUNCIA DI PICCOLI INFORTUNI
Martedì, 07 Marzo 2017

Si segnala che la legge 27 febbraio 2017 n.19 di conversione del Decreto Legge 244/2016
(cosiddetto “Milleproroghe”) ha prorogato ad ottobre 2017 l’obbligo per i datori di lavoro e
dirigenti di comunicare all’Inps gli infortuni sul lavoro che comportano l’assenza anche di un
solo giorno.
La data dell’inizio di tale obbligo era prevista, infatti, il 12 aprile 2017, mentre ora viene spostata al
12 ottobre 2017.
Tale proroga arriva con la novella del comma 1-bis dell’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico
Sicurezza sul Lavoro), laddove la decorrenza dell’obbligo (previsto dal comma 1) di denunciare
entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico gli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza
dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, viene fatto slittare di ulteriori sei mesi dal
termine di adozione del decreto istitutivo del nuovo sistema informativo nazionale per la
prevenzione nei luoghi (cosiddetto “Sinp”), decreto coincidente con il D.M. 25 maggio 2016 n. 183
(in vigore dal 12 ottobre 2016, data base dei computi sopra esposti).